Art. 6.
(Provvidenze economiche nei casi di neoplasie causate dall'amianto).

      1. I lavoratori e i cittadini affetti da neoplasie professionali e ambientali determinate dall'amianto denunciate e riconosciute a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge hanno diritto a un assegno mensile pari a un dodicesimo dell'importo annuo stabilito dalla «Tabella indennizzo danno biologico» di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2000, pubblicato sul supplemento ordinario n. 119 alla Gazzetta Ufficiale n. 172 del 25 luglio 2000.
      2. Nei casi di decesso causato da neoplasie professionali determinate dall'amianto, avvenuti dopo la data di entrata in vigore della presente legge, i superstiti individuati ai sensi dell'articolo 85 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, hanno diritto una volta soltanto a un assegno pari a tre annualità della rendita calcolata secondo le modalità di cui allo stesso articolo 85.
      3. Per i lavoratori assicurati presso l'INAIL, il riconoscimento delle provvidenze

 

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economiche di cui ai commi 1 e 2 avviene automaticamente con la liquidazione delle prestazioni assicurative dovute ai sensi del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. Per i lavoratori non assicurati presso l'INAIL e per i loro superstiti il riconoscimento avviene su domanda da presentare all'INAIL stesso allegando la documentazione necessaria a provare il diritto.
      4. Per i primi due anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'onere derivante dalla capitalizzazione delle provvidenze economiche riconosciute ai sensi del comma 1, nonché da quelle riconosciute ai sensi del comma 2 è a carico del bilancio dello Stato. A partire dal terzo anno lo stesso onere è a carico del bilancio degli enti assicuratori per i soggetti da loro assicurati e a carico del bilancio dello Stato per i soggetti non rientranti nel campo di applicazione del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. Le spese sono rimborsate annualmente all'INAIL a consuntivo degli importi erogati nell'anno.
      5. Le provvidenze economiche di cui ai commi 1 e 2, a favore dei lavoratori, sono erogate dall'INAIL. Le corrispondenti somme in entrata e in uscita vengono contabilizzate in appositi e separati capitoli nel bilancio dell'Istituto. Le provvidenze economiche a favore dei cittadini di cui al comma 1 sono a carico del Fondo per le vittime dell'amianto di cui all'articolo 2.
      6. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 9 milioni di euro per l'anno 2006 e di 11 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008.